News Pubblicata il 11-06-2021

Nuovo decreto Certificati Bianchi

Con l’oramai consueto ritardo rispetto alle tempistiche previste, il 31 maggio 2021 è stato pubblicato in GU il nuovo decreto sui Certificati Bianchi, che regolerà il meccanismo dal 01 gennaio 2021 (con effettivi retroattivi addirittura al 01 gennaio 2020) al 31 dicembre 2024.

Che lo strumento principe di promozione dell’efficienza energetica sia in lenta e costante crisi è ormai assodato (lo dicono i dati pubblicati periodicamente dal GSE: -41% di TEE emessi nel 2020 rispetto all’anno precedente), e questi ritardi non fanno altro che confermare come il legislatore, più che seguire una chiara strategia di promozione dell’efficienza energetica, stia cercando affannosamente di evitare il collasso definitivo del meccanismo, limitando nel contempo i mal di pancia (e di portafogli) dei soggetti obbligati.

Vediamo quindi nel seguito le principali novità del nuovo decreto soprattutto per noi “operatori lato offerta”, tenendo ben presente che la parte “attuativa” dello stesso (ossia l’aggiornamento della Guida Operativa) non è ancora stata pubblicata e che, per come ci ha abituati il GSE, quest’ultima non sarà una mera indicazione metodologica di come presentare un progetto, ma conterrà baseline, algoritmi e le interpretazioni della norma che di fatto decreteranno il successo o meno del nuovo decreto.
 
PROGETTI INTEGRATI: la prima novità riguarda l’introduzione dei cosiddetti “progetti integrati”, ossia progetti riguardanti un’intera linea produttiva / impianto / edificio. In tali fattispecie possono anche essere inclusi gli interventi “non ammissibili” ai sensi della Guida GSE pubblicata nel 2019, quali ad esempio l’installazione di inverter. Il principale dubbio riguarda come verranno gestiti i singoli interventi dal punto di vita della dimensione minima (fino a ieri gli interventi dovevano raggiungere la dimensione minima singolarmente, anche se presentati nell’ambito dello stesso progetto; la medesima previsione sembra essere confermata dalla lettura dell’art. 1.2 dell’Allegato 1 al decreto) e quale sarà il limite tra progetto integrato e non, dato che sono espressamente esclusi gli interventi manutentivi (che spesso vengono effettuati in concomitanza di interventi di efficienza, a maggior ragione se si parla di un intervento integrato).
 
OBIETTIVI DI RISPARMIO: gli obiettivi per l’anno 2020, già definiti al precedente decreto, sono stati rivisti al ribasso (-65%), ulteriormente ridotti del 65% per l’anno 2021 e con un leggero e progressivo aumento negli anni successivi. Questo punto ha sollevato molte preoccupazioni da parte degli operatori, tanto che rispetto alle prime bozze circolanti gli obiettivi sono stati aumentati nella versione poi pubblicata. A mio avviso l’entità dell’obiettivo è un aspetto, in questo momento, secondario: un obiettivo alto non genera di per sé un aumento dei TEE emessi. Peraltro è previsto l’aumento automatico degli obiettivi qualora ci sia un eccesso di offerta di TEE.
 
NUOVI SOGGETTI TITOLARI: RTI, associazioni temporanee di impresa e raggruppamenti tra enti pubblici territoriali possono ora qualificarsi come Soggetto Titolare e quindi presentare, direttamente o tramite un Soggetto Proponente diverso, un progetto per l’ottenimento di TEE. Sarebbe stato auspicabile estendere tale possibilità anche ad un generico e non formalizzato “gruppo di soggetti titolari”, lasciando il compito di raggrupparli al Soggetto Proponente: non è raro che un investimento venga suddiviso tra più soggetti (si pensi ad un recupero calore da parte dell’azienda A che cede calore all’azienda B), perché non semplicemente configurarli entrambi come Soggetti Titolari, anche nei confronti del GSE?
 
DIAGNOSI ENERGETICHE: gli interventi individuati all’interno delle diagnosi energetiche realizzate presso le aziende energivore che, ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.lgs. 102/2014 devono realizzare “in tempi ragionevoli” detti interventi, sono ammissibili al meccanismo dei Certificati Bianchi.
 
ASTE: vengono introdotte aste al ribasso che andranno a definire il “prezzo di valorizzazione” del tep risparmiato, che rimarrà valido per tutto il periodo di incentivazione (vita utile). Le specifiche di ammissione, regolazione e partecipazione a tali aste verranno definite con un successivo decreto, di prevista pubblicazione entro il 31 dicembre 2021.  
 
CUMULABILITA’: come ampiamente anticipato, è ora consentita la cumulabilità tra TEE e credito d’imposta (Transizione 4.0), a fronte di una riduzione dei TEE spettanti del 50%; tale cumulabilità ha effetto retroattivo dal 01 gennaio 2020. Rimane da capire se i soggetti che non hanno presentato istanza di accesso ai TEE nel corso del 2020 e primi mesi del 2021 perché già sicuri di voler accedere al credito d’imposta, possano ora, a posteriori, richiedere l’accesso ai TEE (ipotesi a mio parere molto remota).
 
RESTITUZIONE DEI TEE GENERATI DAL “TAU”: previsione che mette chiarezza su un aspetto molto delicato, ossia il fatto che l’eventuale modifica di un impianto che abbia goduto del cosiddetto coefficiente di durabilità “Tau”, introdotto dalla Delibera AEEG 9/11, non comporti la restituzione dei TEE anticipati per effetto di detto coefficiente, qualora la modifica intervenga dopo la fine della vita utile dell’intervento. In caso di modifica nel corso della vita utile invece, la stessa deve essere comunicata al GSE pena la restituzione dei TEE emessi per effetto dell’applicazione del Tau.
 
REPORTISTICA: viene intensificata la reportistica predisposta dal GSE e resa disponibile sul portale istituzionale. Mensilmente verranno pubblicati il numero di progetti presentati, approvati, rigettati ed in valutazione; annualmente la stima dei TEE generabili fino a fine anno.
 
NUOVA GUIDA OPERATIVA: entro 60 giorni dovrebbe (il condizionale è più che d’obbligo) essere pubblicata una nuova guida operativa con indicazione, tra le altre cose di:
  • Interventi non ammissibili
  • Requisiti di ammissibilità dei progetti a consuntivo
  • Documentazione da trasmettere e conservare
  • Indicazione dei consumi di riferimento per nuove installazioni
  • Procedure per la definizione dei consumi di riferimento per sostituzioni
  • Algoritmo di calcolo dei risparmi
  • “Schede a consuntivo” per le tecnologie più diffuse contenenti le informazioni di cui sopra
ASSISTENZA DA PARTE DEL GSE: finalmente il GSE potrà operare fornendo consigli, indicazioni anche tecniche sui progetti, individuando best practise ed implementando una banca dati dei progetti realizzati. Questo potrebbe essere un aspetto molto positivo per il meccanismo, che finora ha invece visto il GSE spesso come un soggetto “barricato” dietro le proprie fila e impegnato più a trovare problemi ai progetti che le possibili soluzioni.
 
CONSUMO DI RIFERIMENTO: viene mantenuto l’obbligo di effettuare un monitoraggio ex-ante di 12 mesi con frequenza giornaliera, con possibilità di derogare (periodo inferiore ai 12 mesi) in questi casi:
  • Qualora si dimostri che la variabilità dei fattori che influenzano i consumi, rilevata nel periodo monitorato, è rappresentativa della variabilità di detti fattori per tutto l’anno
  • Qualora si dimostri che il consumo ex-ante è superiore al consumo “medio di mercato”, potendo usare in tal caso detto consumo “medio di mercato”. In questo caso il limite è ovviamente la possibilità di conoscere il consumo di riferimento, spesso non immediato da individuare, ed il fatto che in tal modo i risparmi generati si riducono drasticamente, spesso non rendendo più conveniente presentare il progetto stesso.
Peccato non sia stato previsto l’approccio “cautelativo”, un tempo ammesso, ossia la determinazione di un consumo di baseline chiaramente sottostimato ma basato su dati reali, che genererebbe una sottostima dei risparmi generati ed in definitiva dei TEE erogati (usare l’EER di un chiller misurato durante i mesi invernali ne è un esempio).
 
TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE: un’altra novità interessante è la possibilità di “prenotare” l’accesso ai TEE inviando una semplice comunicazione prima della data di avvio alla realizzazione dell’intervento; in tal modo, la vera e propria richiesta dovrà essere inviata entro 24 mesi da detta comunicazione preventiva. In tal modo viene sanato un aspetto quasi contraddittorio della previgente normativa, ossia il dover presentare un progetto di fatto definitivo prima ancora di avviare qualsiasi attività anche propedeutica, allorquando spesso il progetto è tutt’altro che definito. In tal modo sicuramente anche il livello tecnico dei progetti presentati migliorerà e conseguentemente si ridurranno le richieste di integrazione (non tanto in numero assoluto magari, ma in termini di quantità di integrazioni per singolo progetto).
 
RICHIESTA PRELIMINARE: ritorna, dopo essere stata presente nei primi decreti del 2004 ma di fatto mai applicata concretamente, la richiesta di verifica preliminare. Se stavolta funziona (e sarà così perché ora si paga) potrebbe essere un altro elemento di stimolo per nuovi interventi: progettare un intervento, ammettendo di avere il tempo di farlo con congruo anticipo, sapendo di avere già il diritto di ottenere i TEE consentirà di redigere dei business plan più vantaggiosi per l’investitore, rendendo di fatto realizzabili interventi che senza TEE non lo sarebbero stati. Certo, il forte dubbio che ci rimane è che poi qualcuno cambi idea e i TEE non li eroghi più o in misura decisamente minore…. Spettri del passato o paure ancora attuali? Staremo a vedere.
 
ELENCO INTERVENTI AMMISSIBILI: l’elenco degli interventi ammissibili è stato ampliato con l’inserimento di nuove tecnologie (un esempio non a caso: gli impianti di elettrolisi) ed addirittura interventi di economia circolare (utilizzo di materiale di scarto come materia prima); l’elenco completo è consultabile al seguente link.
 
COSA MANCA?
Nessuna novità per quanto riguarda l’utilizzo di biomassa per usi termici, che continua a seguire la regolazione dettata dal D.L. Crescita e dalla procedura GSE pubblicata conseguentemente nel 2020, con le relative criticità.
Sarebbe stata auspicabile una maggiore semplificazione per gli interventi di piccole dimensioni: un progetto da 10 TEE/anno genera 2.500 €/anno, che spesso scoraggia chiunque dall’installare un sistema di monitoraggio permanente dei consumi (peraltro con 12 mesi di anticipo rispetto all’esecuzione dell’intervento) da mantenere e manutenere per 3, 5, 7 o addirittura 10 anni. Forse per interventi fino a poche decine di tep/anno di risparmio si poteva accettare una baseline semplificata, magari basata su schede tecniche (un po’ come avviene per le richieste CAR di unità di micro-cogenerazione).
 
CONCLUSIONI
Questo decreto rilancerà il meccanismo dei TEE o lo affosserà definitivamente? Difficile dirlo ora; sono stati fatti dei passi avanti su vari fronti e ciò è sicuramente positivo. L’efficienza da realizzare su imprese, servizi, trasporti e residenziale rappresenta un’importante opportunità: la cosa più importante che ci si debba augurare è che questo meccanismo diventi finalmente stabile, con regole anche severe ma soprattutto chiare e certe.   
LINK AL DECRETO
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