News Pubblicata il 05-08-2024

Decreto Attuativo Transizione 5.0

È prossimo alla pubblicazione il decreto attuativo del piano transizione 5.0, un'iniziativa del governo italiano per incentivare le aziende verso l’adozione di pratiche più sostenibili e innovative. Questo decreto prevede l’erogazione di contributi economici, sotto forma di crediti d’imposta, per sostenere investimenti mirati alla modernizzazione delle strutture produttive con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici. È rivolto a tutte le imprese residenti in Italia, senza distinzione di forma giuridica, settore economico o dimensione aziendale, purché non siano in stato di crisi o sanzionate.
 
Ammissibilità
Possono accedere ai benefici del decreto tutte le imprese residenti in Italia, incluse le organizzazioni stabili di soggetti non residenti. Tuttavia, le seguenti categorie sono escluse:
- imprese in stato di liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali.
- imprese sanzionate ai sensi del codice antimafia.
- imprese che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e gli obblighi previdenziali.
 
Progetti ammissibili
I progetti per cui è possibile ottenere i benefici devono rispettare i seguenti requisiti:
- data di avvio: i progetti devono essere avviati a partire dal 1° gennaio 2024.
- data di completamento: i progetti devono essere completati entro il 31 dicembre 2025.
- tipologia di investimenti: devono includere investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, mirati a ottenere una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3%, o dei processi coinvolti di almeno il 5%.
 
 Agevolazioni ulteriori
-Investimenti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili: sono agevolabili gli investimenti in beni materiali destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (esclusi gli investimenti in biomasse) e in sistemi per lo stoccaggio dell'energia prodotta.
-Spese per la formazione: le spese per attività di formazione che mirano alla transizione digitale ed energetica dei processi produttivi sono agevolabili fino al 10% dell’investimento totale, con un massimo di 300.000 euro.
 
 Definizione delle date
avvio del progetto: si considera la data del primo impegno giuridicamente vincolante da parte dell'impresa.
completamento del progetto: le date variano a seconda della tipologia di investimento:
 
 Limiti di beneficio
Ogni impresa può richiedere un massimo di 50 milioni di euro annui per ciascun beneficiario. È possibile presentare più progetti di innovazione per diverse strutture, purché non vi siano progetti già in corso per la stessa struttura.
 
 Progetti non ammissibili
- Progetti legati ai combustibili fossili: esclusi, salvo quando l’uso è temporaneo e inevitabile per la transizione verso operazioni senza combustibili fossili.
- Progetti nel sistema di scambio di quote di emissione dell'ue (ets):
esclusi se generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai parametri di riferimento, a meno che abbiano un impatto positivo sui consumi energetici.
Progetti connessi a discariche, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico: esclusi, salvo specifiche condizioni di miglioramento dell’efficienza energetica.
- Progetti che generano sostanze inquinanti classificate come rifiuti speciali pericolosi: esclusi, salvo specifici criteri di recupero e gestione dei rifiuti.
 
 Investimenti non ammissibili in beni gratuitamente devolvibili
Gli investimenti in beni che, secondo la normativa, devono essere gratuiti o obbligatori per legge non sono ammissibili.
 
 Investimenti agevolabili - beni materiali e immateriali nuovi
Beni materiali: strumenti e macchinari necessari all’esercizio dell’impresa e interconnessi al sistema di gestione della produzione.
- Beni immateriali: software e sistemi per l'efficienza energetica e la gestione dei consumi.
 
 Investimenti esclusi
1. Beni indicati all’articolo 164 del tuir
2. Beni con aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%
3. Fabbricati e costruzioni
 
 Investimenti per l'autoproduzione di energia
Gli impianti devono essere:
- localizzati sulla stessa particella catastale o connessi tramite punti di prelievo esistenti.
- i costi e dimensionamenti devono rispettare parametri specifici stabiliti per essere agevolabili.
 
 Tempistiche
I beni devono essere messi in esercizio entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione.
 
 Spese agevolabili di formazione
Le spese per formazione del personale sono agevolabili fino al 10% dell’investimento totale, con un massimo di 300.000 euro. Le spese ammissibili includono:
- costi per formatori.
- viaggi.
- materiali.
- consulenze connesse.
 
 Soggetti abilitati alla formazione
Possono erogare formazione:
- soggetti accreditati.
- università.
- enti di ricerca.
- centri specializzati.
 
 Obiettivi formativi
I percorsi di formazione devono includere moduli specifici sulle competenze per la transizione energetica e digitale.
 
 Calcolo della riduzione dei consumi energetici
La riduzione dei consumi è calcolata confrontando i consumi stimati dopo l’investimento con quelli dell’esercizio precedente, normalizzati per volumi produttivi e condizioni esterne.
 
 Benefici e regole del credito d’imposta per investimenti in innovazione e riduzione dei consumi energetici
Il credito d’imposta per investimenti in innovazione e riduzione dei consumi energetici offre significativi vantaggi fiscali alle imprese ed è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti della riduzione dei consumi energetici conseguita di ciascun progetto di innovazione.

 M
isura del credito d’imposta
Riduzione dei consumi energetici
- riduzione del 3% o 5%:
  - 35% per investimenti fino a 2.500.000 euro.
  - 15% per investimenti oltre 2.500.000 e fino a 10.000.000 euro.
  - 5% per investimenti oltre 10.000.000 e fino a 50.000.000 euro.
 
- riduzione superiore al 6% o 10%:
  - 40% per investimenti fino a 2.500.000 euro.
  - 20% per investimenti oltre 2.500.000 e fino a 10.000.000 euro.
  - 10% per investimenti oltre 10.000.000 e fino a 50.000.000 euro.
 
- riduzione superiore al 10% o 15%:

  - 45% per investimenti fino a 2.500.000 euro.
  - 25% per investimenti oltre 2.500.000 e fino a 10.000.000 euro.
  - 15% per investimenti oltre 10.000.000 e fino a 50.000.000 euro.
 
 Aumento del beneficio
- pmi: fino a 10.000 euro per spese di certificazione.
- altri soggetti: fino a 5.000 euro per spese di certificazione di soggetti non obbligati alla revisione legale.
 
 Limite complessivo

Il credito d’imposta si applica su un massimo di 50.000.000 euro annui per ciascun beneficiario, calcolato in base alla riduzione dei consumi energetici raggiunta. Si rimanda all'appendice per il calcolo dei limiti di spesa.
 
 Esclusioni fiscali
Il credito d’imposta:
- non contribuisce alla formazione del reddito.
- non influisce sulla base imponibile per l’imposta regionale sulle attività produttive.
 
 Regole di cumulo per il credito d’imposta per investimenti in innovazione
 È possibile cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni nazionali, a condizione che il totale non superi il costo sostenuto.
 
 Esclusioni di cumulabilità
Il credito d’imposta non può essere cumulato con:
- il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (legge 30 dicembre 2020, n. 178).
- il credito d’imposta per investimenti nella zona economica speciale (zes) e nella zona logistica semplificata (zls) (decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60).
 
 
Eccezioni e obblighi di comunicazione
Se le condizioni del progetto cambiano o se l’impresa non rispetta le normative previste, l’impresa è tenuta a comunicare tempestivamente l’eventuale modifica all’agenzia delle entrate e a restituire eventuali somme non dovute.

APPENDICE
Entrando più nel dettaglio dei limiti di spesa, il costo massimo ammissibile è così definito:

Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, 
1. Fonte: Solare (fotovoltaico)
  • Potenza ≤ 20 kWe: 1.350 €/kW
  • 20 kWe < Potenza ≤ 200 kWe: 1.060 €/kW
  • 200 kWe < Potenza ≤ 600 kWe: 970 €/kW
  • 600 kWe < Potenza ≤ 1000 kWe: 860 €/kW
  • Potenza > 1000 kWe: 800 €/kW
2. Fonte: Eolica
  • Potenza ≤ 20 kWe: 2.640 €/kW
  • 20 kWe < Potenza ≤ 200 kWe: 2.160 €/kW
  • 200 kWe < Potenza ≤ 600 kWe: 1.280 €/kW
  • 600 kWe < Potenza ≤ 1000 kWe: 1.080 €/kW
  • Potenza > 1000 kWe: 1.080 €/kW
3. Fonte: Geotermica
  • Potenza ≤ 1000 kWe: 2.750 €/kW
  • Potenza > 1000 kWe: 1.800 €/kW
4. Fonte: Idraulica
  • Potenza ≤ 20 kWe: 2.970 €/kW
  • 20 kWe < Potenza ≤ 600 kWe: 2.640 €/kW
  • 600 kWe < Potenza ≤ 1000 kWe: 2.380  €/kW
  • Potenza > 1000 kWe: 1.850 €/kW
Per gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili:
1. Fonte: Aria/aria
  • Potenza ≤ 1000 kWt: 720 €/kW
  • Potenza > 1000 kWt: 500 €/kW
2. Fonte: Aria/acqua
  • Potenza ≤ 1000 kWt: 1.560 €/kW
  • Potenza > 1000 kWt: 1.000 €/kW
3. Fonte: Geotermica
  • Potenza ≤ 1000 kWt: 2.280 €/kW
  • Potenza > 1000 kWt: 2.000 €/kW
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