News — Pubblicata il 09-10-2023
Nuovi contributi per gli energivori
Sintesi
Il Decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023, "Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio", contiene una serie di provvedimenti mirati a fronteggiare le sfide del settore energetico, ponendo l’attenzione sulle aziende energivore e sulle famiglie.
L'articolo 3 del decreto introduce una riforma del regime di agevolazioni per le imprese con un alto consumo di energia elettrica. A partire dal 1° gennaio 2024, le imprese con un consumo annuo di energia elettrica di almeno 1 GWh possono accedere alle agevolazioni se soddisfano i seguenti requisiti:
1. Operano in settori a rischio di rilocalizzazione o a rischio di rilocalizzazione elevato;
2. Hanno beneficiato di agevolazioni simili negli anni 2022 o 2023 e rispettato i requisiti specificati.
Le imprese che operano in settori diversi da quelli menzionati sopra ma che comunque soddisfano ulteriori criteri possono comunque richiedere le agevolazioni, previa approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Gli organismi competenti, come l'ENEA, l'ISPRA e il GSE, verificano l'adempimento di questi obblighi e i controlli sono comunicati al Ministero dell'Ambiente e all'ARERA. In caso di mancato adempimento, le imprese devono restituire le agevolazioni ricevute.
Contributi:
I contributi, a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico relativi al sostegno delle energie rinnovabili, variano in base al tipo di impresa:
a) Per imprese che operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione, il contributo è calcolato come la percentuale più bassa tra il 15% della componente degli oneri generali destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell'impresa.
b) Per imprese che operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione, il contributo è calcolato come la percentuale più bassa tra il 25% della componente degli oneri generali destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1% del valore aggiunto lordo dell'impresa. Nel caso in cui copra almeno il 50% del suo consumo di energia elettrica utilizzando fonti di energia carbon free, di cui almeno il 10% è garantito attraverso un contratto a termine o almeno il 5% è generato in loco o nelle sue vicinanze, il contributo si riduce al 15% e 0,5%.
c) Per le imprese che non operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione ma che hanno beneficiato, nell’anno 2022 o 2023, delle agevolazioni del decreto del 21/12/2017, il contributo varia:
- Per gli anni 2024, 2025 e 2026, è calcolato come la percentuale più bassa tra il 35% della componente degli oneri generali destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5% del valore lordo aggiunto dell'impresa.
- Per l'anno 2027, le percentuali sono del 55% e 2,5% (come sopra definito);
- Per l'anno 2028,le percentuali sono del 80% e 3,5% (come sopra definito);.
Nel caso in cui di utilizzi almeno il 50% del consumo di energia elettrica da fonti carbon free, con almeno il 10% proveniente da un contratto a termine o almeno il 5% garantito da energia generata in loco o nelle vicinanze, le percentuali si riducono al 35% e 1,5% (come sopra definito).
Questa misura resta in vigore fino al 31/12/2028.
I contributi saranno pari almeno a 0,5 € per megawattora (MWh) di energia elettrica prelevata dalla rete.
Obblighi
Le imprese che accedono alle agevolazioni sono obbligate a condurre una diagnosi energetica e ad adottare almeno una delle seguenti misure:
a) Implementare le raccomandazioni presenti nella diagnosi energetica, a condizione che il tempo di ammortamento degli investimenti necessari non superi tre anni e che il costo totale non superi l'importo dell'agevolazione ottenuta.
b) Ridurre l'impronta di carbonio derivante dal consumo di energia elettrica e coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno con fonti carbon free.
c) Investire almeno il 50% dell'importo dell'agevolazione in progetti che portano a significative riduzioni delle emissioni di gas serra
Il Decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023, "Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio", contiene una serie di provvedimenti mirati a fronteggiare le sfide del settore energetico, ponendo l’attenzione sulle aziende energivore e sulle famiglie.
L'articolo 3 del decreto introduce una riforma del regime di agevolazioni per le imprese con un alto consumo di energia elettrica. A partire dal 1° gennaio 2024, le imprese con un consumo annuo di energia elettrica di almeno 1 GWh possono accedere alle agevolazioni se soddisfano i seguenti requisiti:
1. Operano in settori a rischio di rilocalizzazione o a rischio di rilocalizzazione elevato;
2. Hanno beneficiato di agevolazioni simili negli anni 2022 o 2023 e rispettato i requisiti specificati.
Le imprese che operano in settori diversi da quelli menzionati sopra ma che comunque soddisfano ulteriori criteri possono comunque richiedere le agevolazioni, previa approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Gli organismi competenti, come l'ENEA, l'ISPRA e il GSE, verificano l'adempimento di questi obblighi e i controlli sono comunicati al Ministero dell'Ambiente e all'ARERA. In caso di mancato adempimento, le imprese devono restituire le agevolazioni ricevute.
Contributi:
I contributi, a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico relativi al sostegno delle energie rinnovabili, variano in base al tipo di impresa:
a) Per imprese che operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione, il contributo è calcolato come la percentuale più bassa tra il 15% della componente degli oneri generali destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell'impresa.
b) Per imprese che operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione, il contributo è calcolato come la percentuale più bassa tra il 25% della componente degli oneri generali destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1% del valore aggiunto lordo dell'impresa. Nel caso in cui copra almeno il 50% del suo consumo di energia elettrica utilizzando fonti di energia carbon free, di cui almeno il 10% è garantito attraverso un contratto a termine o almeno il 5% è generato in loco o nelle sue vicinanze, il contributo si riduce al 15% e 0,5%.
c) Per le imprese che non operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione ma che hanno beneficiato, nell’anno 2022 o 2023, delle agevolazioni del decreto del 21/12/2017, il contributo varia:
- Per gli anni 2024, 2025 e 2026, è calcolato come la percentuale più bassa tra il 35% della componente degli oneri generali destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5% del valore lordo aggiunto dell'impresa.
- Per l'anno 2027, le percentuali sono del 55% e 2,5% (come sopra definito);
- Per l'anno 2028,le percentuali sono del 80% e 3,5% (come sopra definito);.
Nel caso in cui di utilizzi almeno il 50% del consumo di energia elettrica da fonti carbon free, con almeno il 10% proveniente da un contratto a termine o almeno il 5% garantito da energia generata in loco o nelle vicinanze, le percentuali si riducono al 35% e 1,5% (come sopra definito).
Questa misura resta in vigore fino al 31/12/2028.
I contributi saranno pari almeno a 0,5 € per megawattora (MWh) di energia elettrica prelevata dalla rete.
Obblighi
Le imprese che accedono alle agevolazioni sono obbligate a condurre una diagnosi energetica e ad adottare almeno una delle seguenti misure:
a) Implementare le raccomandazioni presenti nella diagnosi energetica, a condizione che il tempo di ammortamento degli investimenti necessari non superi tre anni e che il costo totale non superi l'importo dell'agevolazione ottenuta.
b) Ridurre l'impronta di carbonio derivante dal consumo di energia elettrica e coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno con fonti carbon free.
c) Investire almeno il 50% dell'importo dell'agevolazione in progetti che portano a significative riduzioni delle emissioni di gas serra
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